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CONVALIDA DEI TITOLI DI VIAGGIO
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Gli
abbonamenti settimanali e mensili devono essere
convalidati dal cliente all'inizio del primo viaggio,
utilizzando l'obliteratrice installata sull'autobus;
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I
biglietti ordinari di corsa semplice devono essere
convalidati dal cliente all'inizio del viaggio, con le
stesse modalità valide per gli abbonamenti;
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Il
carnet 10 viaggi deve essere convalidato all'atto del
primo viaggio, mediante obliterazione della matrice e
di un biglietto; successivamente, mediante
obliterazione di un biglietto per ogni viaggio e/o
passeggero. La matrice convalidata deve essere
conservata fino all'utilizzo dell'ultimo biglietto ed
esibita al personale di controllo che ne faccia
richiesta.
TITOLI DI GRATUITA'
La
circolazione gratuita e le agevolazioni tariffarie per
l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico sono
regolate da provvedimenti normativi della Regione
Lombardia e, in particolare, dalla Deliberazione Giunta
Regionale 12 marzo 2004, n. 7/16747 e successive
modificazioni ed integrazioni, "Nuovo sistema delle
tessere di trasporto pubblico regionale".
In base alla citata normativa, la Regione Lombardia
rilascia le seguenti tessere di riconoscimento
(personali con fotografia):
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tessera regionale di circolazione gratuita;
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tessera regionale a tariffa agevolata;
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tessera regionale a tariffa intera;
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tessera regionale a tariffa ridotta.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il
call center regionale che risponde al
numero verde 840.00.00.08
(per chiamate da telefoni fissi
della Lombardia) o telefonare al numero 02.67087474
negli altri casi oppure rivolgersi allo
SPAZIOREGIONE DELLA LOMBARDIA,
Ufficio di CREMONA, Via Dante n. 136,
dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 16:30,
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
RIMBORSI DEI TITOLI DI VIAGGIO
Il
rimborso degli abbonamenti è ammesso, prima della loro
scadenza, su richiesta scritta del cliente, che deve
essere trasmessa a Cremona Trasporti in carta semplice,
senza obbligo di specificarne la motivazione. Il
rimborso è riconosciuto:
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per
l'abbonamento annuale, nella misura del 90% della
quota relativa ai mesi interi successivi a quello in
cui viene restituito;
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per
l'abbonamento mensile, nella misura del 90% della
quota relativa ai giorni interi successivi a quello in
cui viene restituito;
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per
l'abbonamento settimanale non obliterato, nella misura
del 90% del prezzo di vendita, da richiedersi entro il
martedì della settimana di riferimento.
E'
riconosciuto anche il rimborso dei biglietti ordinari
non obliterati, da richiedersi con le stesse modalità
sopra descritte, nella seguente misura:
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per
il carnet 10 viaggi, il rimborso è pari al 90% del
prezzo di vendita di ogni biglietto non obliterato
prima della scadenza del carnet;
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per
il biglietto ordinario di corsa semplice, il rimborso
è pari al 90% del prezzo di vendita del biglietto non
obliterato.
In
caso di adeguamento tariffario, il rimborso dei titoli
di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della
tariffa ed è garantito agli utenti per un periodo non
inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di
validità dei titoli di viaggio stessi.
SANZIONI
L'inosservanza delle norme relative alla regolarità dei
titoli di viaggio comporta l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie pari a cento volte il
valore del biglietto ordinario di corsa semplice di
classe minima, oltre al pagamento della tariffa
ordinaria (articolo 16 della legge Regione Lombardia n.
22/98).
E'
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta,
pari alla terza parte della sanzione sopra indicata, se
il pagamento avviene al momento della contestazione
ovvero entro 60 giorni dalla stessa (articolo 16 della
legge n. 689/81).
Ai
sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/81, richiamato
dall'articolo 16 della legge regionale n. 22/98, entro
30 giorni dalla data di contestazione l'interessato può
fare pervenire scritti difensivi e documenti in carta
libera alla Direzione Generale dell'Impresa che gestisce
il servizio e può chiedere di essere sentito dalla
medesima Direzione.
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